Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 586-sexies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-septies. (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-sexies e 586-nonies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 586-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa».